PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 2 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482).

      1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e delle comunità tabarchine della Sardegna, galloitaliche della Sicilia e della Basilicata, nonché di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.